Pia Opera Ciccarelli

Preambolo

La “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” è nata nel 1885, dal cuore di pastore di Mons. Giuseppe Ciccarelli, parroco di San Giovanni Lupatoto, e dalla disponibilità, generosità e carità cristiana delle Sorelle della Misericordia.
A queste origini essa attinge lo spirito cristiano che la contraddistingue ed il nome che porta. A questo spirito ed a queste caratteristiche essa desidera restare fedele. Secondo lo spirito del fondatore che vedeva in questa istituzione lo strumento concreto per venire incontro alle diverse necessità dell’intera comunità umana e cristiana, la “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” è un ente con ampie finalità caritative, assistenziali, di educazione e di promozione umana sociale.
Essa, infatti, ha avuto inizio come scuola materna e come ricovero femminile, diventando poi casa di ricovero, ospedale, pensionato ed, infine, centro polivalente di risorse materiali e spirituali, nell’impegno di aiutare, esercitare, promuovere e coordinare l’assistenza morale e materiale, il ricovero delle persone in difficoltà con preferenza verso le persone più povere, dimenticate, emarginate, soprattutto non autosufficienti e disabili, nello sforzo di prestare ogni servizio utile alla persona.
La “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” si caratterizza per lo spirito cristiano e la solidarietà umana che devono informare il comportamento di quanti operano all’interno della medesima. Essi, pertanto, devono essere rispettosi dell’ispirazione cristiana dell’opera e dell’insegnamento della Chiesa in materia di fede, di morale e di dottrina sociale cristiana.
Tutta l’azione della “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” è legata alla visione cristiana dell’uomo e della società, alla dottrina sociale cristiana quale emerge dal Vangelo, dai documenti della Chiesa e dalle indicazioni dei Vescovi.
In particolare essa tende a promuovere la centralità della persona umana nello sforzo costante di valorizzarne la dignità, nell’impegno di dare più vita e serenità, responsabilità ed autonomia ad ogni persona, creando spazi umani di espressione e di incontro ed un clima di famiglia che rafforzi i vincoli di solidarietà, di amore e di rispetto reciproco.
Per mantenere l’ispirazione cristiana originaria, la “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” ritiene importante il collegamento con le comunità parrocchiali del territorio.
La “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” considera la formazione e l’aggiornamento permanente del personale strumento necessario per mantenere viva l’ispirazione cristiana e per favorire la crescita professionale e deontologica.
La “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” garantisce e promuove l’assistenza spirituale della confessione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza e di espressione religiosa di tutti gli ospiti e del personale dipendente.
Al fine di soddisfare la volontà ripetutamente manifestata dal defunto Mons. Giuseppe Ciccarelli di favorire e promuovere la scuola materna che prende il nome del fondatore, la “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” provvederà, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, a sostenere e caratterizzare detta scuola conservandone l’ispirazione cristiana realizzando un attivo coinvolgimento dei genitori nella sua gestione.

Statuto

Capo I

NORME GENERALI

Articolo 1
La “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” è un ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice civile, come da decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 1979 dell’1 agosto 1994.
Essa ha le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Non persegue finalità di lucro ed intende operare nell’ambito dei servizi educativi e socio sanitari coerentemente ai princìpi cristiani ed alla volontà del fondatore enunciata nel preambolo del presente statuto.
La “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” svolge la propria attività nell’ambito della Regione Veneto ed ha la sede legale e principale in San Giovanni Lupatoto (VR), Vicolo Ospedale n. 1.

Articolo 2
La “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’istruzione, della formazione e della beneficenza.
Potrà pertanto, tra l’altro, erogare assistenza di ogni tipo, favorendo l’attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni della persona nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e solitudine sociale, con particolare riferimento agli anziani ed alle persone non autosufficienti e/o disabili, promuovendo la realizzazione di ogni iniziativa al rapporto personabenessere concepito secondo la tradizione dell’insegnamento della Chiesa Cattolica, nel rispetto delle libere opinioni e scelte di ogni individuo, provvedendo anche, quale attività del tutto strumentale alla precedente, all’animazione del volontariato in genere ed alla promozione di iniziative intese a sensibilizzare e coinvolgere enti, cittadini, comunità locali e la pubblica amministrazione per una reale attenzione alle necessità delle persone più deboli, collaborando con le diverse istituzioni per le finalità comuni nell’interesse delle persone assistite.

Articolo 3
Per il raggiungimento dei fini evidenziati al precedente articolo 2, la “Fondazione Pia Opera
Ciccarelli O.N.L.U.S.” si propone di svolgere l’attività nei settori:
a) dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) della beneficenza;
c) dell’istruzione;
d) della formazione.
La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni attività economica, mobiliare ed immobiliare, che ritenga necessaria, utile e comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali purché non siano attività diverse da quelle sopra descritte, se non alle stesse direttamente connesse, fermo restando l’osservanza dell’articolo 1 del presente statuto e della normativa nazionale e regionale in materia di persone giuridiche private e di O.N.L.U.S. di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 4
Il servizio religioso cattolico è garantito attraverso un’apposita convenzione con la Parrocchia di San Giovanni Battista in nativitate in Comune di San Giovanni Lupatoto e con le altre parrocchie in cui la Fondazione svolge la sua attività.
Gli “ospiti” della “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” potranno farsi assistere, con la collaborazione dell’Ente, dai ministri di altre confessioni religiose alle quali appartengono.

Articolo 5
La “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” provvede al perseguimento dei suoi scopi con le eventuali rendite patrimoniali, con le contribuzioni di enti e privati non destinate ad aumento del patrimonio, con le pubbliche offerte, con i proventi derivanti da eventuali partecipazioni azionarie e da attività economiche collaterali e con le rette dei servizi versate direttamente dalle persone assistite o da terzi.
Il patrimonio iniziale della “Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.” è identificato nell’atto costitutivo della stessa e ad oggi risulta pari a Lire 13.261.238.000 (tredicimiliardiduecentosessantunomilioniduecentotrentottomila) come riportato nell’allegato “A” al presente statuto.
Nel nome della solidarietà e carità cristiana, per le persone che ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione si trovino in tutto od in parte nella impossibilità di provvedere, personalmente o mediante sussidi, al pagamento della retta stabilita, la fondazione potrà deliberare di contribuire in tutto od in parte al pagamento della retta con propri fondi.

Capo II

DELL’AMMINISTRAZIONE

Articolo 6
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Direttore Generale;
Le cariche di Presidente e Consigliere della Fondazione sono normalmente gratuite e possono dare luogo a compenso solo nel caso di attribuzione di deleghe specifiche ed al rimborso di spese solo quando preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7
Il Presidente della Fondazione “Pia Opera Ciccarelli” O.N.L.U.S. è designato dal Vescovo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Egli convoca e presiede il Consiglio ed ha la legale rappresentanza della Fondazione.
E’ il garante delle finalità caritative, sociali ed educative dell’opera e della fedeltà all’ispirazione originaria.
Assicura l’espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 12 anche conferendo ai singoli Consiglieri specifici incarichi di indirizzo e controllo.
Il Presidente può altresì attribuire in via temporanea ad un componente del Consiglio di
Amministrazione l’esercizio anche parziale delle proprie funzioni.

Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri di cui:
– uno è il Parroco di San Giovanni Battista in San Giovanni Lupatoto o un suo designato;
– due sono nominati dal Vescovo di Verona;
– uno è nominato dal Parroco di San Giovanni Battista in San Giovanni Lupatoto;
– uno è nominato dal Comune di San Giovanni Lupatoto al di fuori dei componenti degli organi del medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni.
Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni non appena è designata la maggioranza dei componenti.
Esso svolge la sua attività nel perseguimento delle finalità caritative, sociali ed educative dell’opera e nella fedeltà all’ispirazione originaria.
Il Consiglio può conferire ad uno o più Consiglieri specifiche deleghe determinando eventualmente il compenso in favore del Consigliere Delegato.
A garanzia del buon funzionamento della Fondazione, il Presidente attiva la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato dello stesso, alla nomina provvederà l’Autorità Tutoria ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile.
Le nomine vengono in ogni caso comunicate all’Autorità Tutoria.

Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente secondo le norme del presente statuto e del regolamento.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Consigliere incaricato, il Consigliere più anziano di età assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza o la cessazione per dimissione, morte ed impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata all’Autorità Tutoria ed ai soggetti che, ai sensi dell’articolo 8, provvedono alla sostituzione.

Articolo 11
Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento di almeno tre componenti ed in tal caso all’unanimità.
Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quanto si tratti di questioni concernenti persone.
Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

Articolo 12
Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione della Fondazione. Esso provvede pertanto a:
1) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e l’allegata relazione di cui al successivo paragrafo
2) assicurando il rispetto delle prescrizioni del preambolo e dell’articolo 1 del presente statuto, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento. Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Onlus, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Saranno pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
2) definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
3) indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;
4) controllare l’andamento di gestione; verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi; valutare la qualità dei servizi ed indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche almeno trimestrali del Direttore, presentate in forma scritta, nonché delle informazioni sistematicamente acquisite anche personalmente attraverso il sistema informativo;
5) nominare e revocare il Direttore Generale determinandone poteri e competenze, nonché, sentito quest’ultimo, affidare specifiche responsabilità di settore e/o incaricare consulenti secondo le procedure previste da appositi atti deliberativi;
6) deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;
7) definire le caratteristiche del sistema informativo;
8) deliberare l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento dei legati, gli acquisti e le vendite di beni immobili e relative ipoteche;
9) disporre con appositi provvedimenti l’eventuale partecipazione della fondazione ad attività economiche di volta in volta individuate;
10) deliberare la quantificazione delle rette ed ogni altro atto di amministrazione.
L’esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti dell’amministrazione ai quali il Consiglio avrà pieno accesso.

Articolo 13
In forza di apposita delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell’articolo 18 del Codice Civile, il Direttore Generale provvede alla predisposizione degli atti del Consiglio di Amministrazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell’ente nell’ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitegli.
Le norme sui poteri e le responsabilità del Direttore Generale sono contenute in un apposito disciplinare di conferimento di incarico, che definirà, altresì, il compenso e la durata del contratto.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario.

Capo III

Articolo 14
Il Consiglio di Amministrazione nomina ogni tre anni un Organo di revisione contabile composto da uno a tre membri scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
Il revisore o i revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto predisposto dal Direttore Generale, redigendo apposita relazione annuale che accompagna il bilancio d’esercizio.

Capo IV

MODIFICHE STATUTARIE – ESTINZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 15
Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all’unanimità ovvero, in seconda votazione, da almeno i 4/5 dei componenti, ivi compreso il Presidente.
Le modifiche statutarie possono essere adottate solo se non stravolgono i connotati inderogabili voluti dal fondatore.

Articolo 16
La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l’impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo alla estinzione della Fondazione previa decisione conforme del Consiglio di Amministrazione assunto all’unanimità ovvero, in seconda votazione dai 4/5 dei componenti, ivi compreso il Presidente.
Nel rispetto della volontà del Fondatore, i beni residui dovranno essere devoluti dall’Autorità Tutoria ad una istituzione privata di beneficenza ed assistenza che abbia scopi analoghi ed ispirazione cristiana o ad un ente ecclesiastico o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 17
La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l’uso dell’acronimo O.N.L.U.S. negli atti della Fondazione sono subordinati all’iscrizione all’anagrafe unica delle O.N.L.U.S. prevista dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997. n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

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